Descrizione
In virtù della facoltà prevista dal 3° comma dell’art. 66 del Regolamento del Canone Unico patrimoniale, secondo il quale
“…omissis. È facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine" ,
si stabilisce che per le locandine presentate da associazioni e/o soggetti vari per manifestazioni prive di finalità economica quali eventi sportivi, feste campestri, mercatini missionari, vendite di beneficenza, serate solidali, serate informative, ecc., NON viene più richiesta la timbratura.